Tribunale di Milano del 1981 (26/11/1981)


Il mandato conferito da due soci di una società di persone ad uno o più professionisti allo scopo di liquidarla non si estingue in conseguenza della morte di uno solo dei mandanti. Il singolo socio di una società di persone è legittimato a proporre azione individuale di responsabilità contro i liquidatori soltanto se dimostra di essere stato direttamente danneggiato.

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