Tribunale di Milano, sez. I del 2016 numero 7394 (14/06/2016)



Il tenore letterale dell’art. 3 comma I della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera, diverso dal contratto concluso con la struttura, sia stata ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, che il danneggiato ha l’onere di provare. Ciò anche a fronte delle debolezze emerse nell’applicazione del cosiddetto “contratto da contatto sociale” al paradigma del medico ospedaliero.

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