Tribunale di Messina del 1983 (27/09/1983)
La produzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e conseguentemente determina per l'esercente l'obbligo di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per tutelare l'incolumità delle persone. Dalla natura pericolosa dell'attività discende che opera a carico dell'esercente la linea elettrica la presunzione di colpa sancita dall'art. 2050 c.c. la quale non viene meno per il fatto che l'esercente medesimo sia un ente pubblico.