Tribunale di Mantova del 2011 (24/02/2011)



La fidejussione prestata dal donante in favore del donatario a garanzia dei debiti di quest’ultimo (con specifico riferimento a quelli assunti in forza di un mutuo ipotecariamente garantito sull’immobile oggetto della liberalità) è nulla in quanto negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c., essendo intesa ad eludere la norma imperativa di cui all’art.549 c.c., ai sensi del quale non è ammissibile porre pesi o condizioni sulla quota spettante ai riservatari.

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