Tribunale di Mantova del 2007 (17/03/2007)


In ipotesi di ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, in favore di cittadino italiano residente all'estero, sussiste la giurisdizione italiana sia nel caso, in cui, accolta la domanda, il provvedimento da emettere incida sui diritti inviolabili della persona e si rientri pertanto nell'ambito della giurisdizione contenziosa in materia di stato e capacità delle persone, sia nel caso, da ritenersi corrispondente al modello legale tipico, in cui ciò non si verifichi e si rientri invece nell'ambito della giurisdizione volontaria.Nel primo caso non si pone la necessità di ricercare alcun criterio di collegamento per il semplice fatto che il convenuto possiede la cittadinanza italiana e che quindi sussiste già un momento di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione italiana (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 309/1999). Nel secondo caso troverà applicazione l'art. 9 della l. n. 218/95 in tema di giurisdizione volontaria.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Mantova del 2007 (17/03/2007)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti