Tribunale di Macerata del 1986 (20/05/1986)


L'equo indennizzo previsto dall'art. 2047 c.c., pur potendo in astratto corrispondere all'integrale ristoro del danno inferto, dipende, sia nell'"an", sia nel "quantum", da una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, tale previsione essendo non già correlata ad un atteggiamento colposo dell'autore del danno, ma dettata dall'ordinamento al fine di soddisfare l'esigenza di riparazione della persona danneggiata, in base a principi di solidarietà sociale che coinvolgono lo stesso soggetto leso, sul quale il danno finisce sovente per gravare, almeno in parte; tale indennità, pertanto, può subire decurtazioni rispetto all'entità del risarcimento integrale del danno, secondo equi temperamenti dettati dalle condizioni economiche del soggetto su cui esso dovrebbe gravare, fino a doversi considerare del tutto non dovuto quando, dalla valutazione comparativa richiesta dalla norma, emerga una manifesta sperequazione fra la posizione economica del danneggiato, per avventura florida, e quella deteriore del danneggiante.Non è risarcibile il danno non patrimoniale in caso di fatto illecito, astrattamente configurato dalla legge come reato, commesso da un minore di quattordici anni, incapace di intendere e di volere.

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