Tribunale di Locri del 2000 (06/10/2000)


Il medico ecografista che per imprudenza, imperizia e negligenza omette di diagnosticare le malformazioni del feto, precludendo alla gestante di porre in essere le lecite procedure abortive, è responsabile del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale che si distingue in danno alla sfera esistenziale mediato dagli aspetti medici conseguenti all'illecito e in danno esistenziale puro, ossia danno alla vita di relazione per la parte non riconducibile ad aspetti medico legali.In caso di mancata diagnosi, per negligenza, imperizia ed imprudenza del sanitario, di gravissime malformazioni fetali, risarcibile, ex art. 2043 c.c., il danno esistenziale inflitto alla donna, ossia la lesione della capacità di svolgere attività, di carattere non economico, realizzatrici della propria persona; è risarcibile, ex art. 2043 c.c., il danno biologico alla medesima inflitto, ossia l'alterazione, medicalmente accertabile ed accertata, dell'integrità fisio - psichica della vittima; è risarcibile, ex art. 2059 c.c., il danno morale, in senso stretto, subito dalla donna per il turbamento emotivo conseguente alla consumazione del reato di cui all'art. 590 c.p.

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