Tribunale di Lecco del 2014 (13/06/2014)



Deve ritenersi che la delibera dell’assemblea di condominio ben possa essere annullata per eccesso di potere allorquando la maggioranza dei condomini, esprimendo il voto in assemblea, non faccia un uso legittimo del potere discrezionale conferito dalla legge, perseguendo ad esempio un interesse diverso da quello sociale ed esclusivo di un gruppo di soci, piuttosto che di tutti.

La figura dell’eccesso di potere nel diritto privato ha la funzione di superare i limiti di un controllo di mera legittimità sulle espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi 8società o condomini), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni di non consentito predominio della maggioranza nei confronti del singolo; essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un interesse dell’ente collettivo, che sarebbe leso insieme all’interesse del singolo. In effetti la giurisprudenza di legittimità ammette l’annullabilità in sede giudiziaria di una delibera dell’assemblea dei condomini per ragioni di merito attinenti all’opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio, soltanto nel caso di decisione viziata da eccesso di potere che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune.

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