Tribunale di Lecco del 2012 (26/04/2012)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
– SEZIONE PRIMA –

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Renato BricchettiPresidente
Dott.ssa Daniela QuartaroneGiudice
Dott. Dario ColasantiGiudice rel
ha emesso il seguente

DECRETO

Sul ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da XXXXXXXXX s.p.a. in liquidazione, con sede legale in XXXXXXXXX, via XXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXX in persona del legale rappresentante pro tempore, il liquidatore sociale XXXXXXXXX, a ciò autorizzato con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del 6.12.2011, elettivamente domiciliata in Lecco, corso Matteotti n. 5/Bm presso lo studio dell’avv. XXXXXXXXX, nonché rappresentata e difesa dall’avv. XXXXXXXXX del foro di Monza;
xxxxx

letta l’istanza che precede, depositata alla Cancelleria in data 3.432012,
esaminata la documentazione allegata,
acquisito in data 24.4.2012 il parere favorevole del P.M.,
ritenuto di non dover sentire il ricorrente in apposita udienza in quanto non appare necessario procedere ad integrazioni o alla produzione di ulteriori documenti, né emergono profili ostativi nell’accoglimento della domanda
rilevato
  • che la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo risulta proposta in persona da chi ha la rappresentanza sociale (il liquidatore pro tempore), in base agli specifici poteri conferiti dall’assemblea dei soci del 6.12.2011 (all. 1), documentata per atto pubblico ed iscritta nel Registro delle Imprese di Lecco come da combinato disposto degli artt. 161 comma 4 e 152 L.F.;
  • che sussiste la competenza territoriale dell’adito Tribunale, avendo la società la propria sede legale in XXXXXXXXX.
Considerato
  • che nella domanda la società, dopo aver ripercorso le principali vicende della propria esistenza ed esposto le principali cause del dissesto, ha proposto ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante cessione dei beni, con pagamento integrale dei crediti in prededuzione di tutti i creditori privilegiati con pagamento al 12,4% di quelli chirografari;
  • che, in particolare, la ricorrente ha individuato il fabbisogno concordatario in euro 47.093.382,96 ed il passivo complessivo in euro 98.248.788,79 (di cui euro 5.765.453,84 per crediti in prededuzione, euro 34.199.856,41 per crediti privilegiati, euro 57.441.680,93 ed euro 841.797,61 per crediti postergati, pari al 12,4% del passivo chirografario) e dichiarandosi disposta a soddisfarlo mediante cessione dei beni e realizzo dei crediti, in particolare si segnala la possibilità di un notevole incremento della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari in caso di vendita dei rami d’azienda;
  • che si ipotizza una dirata delle operazioni di vendita dei beni e delle attività della società ricorrente pari a circa cinque anni, tenuto conto dell’ingente patrimonio immobiliare;
rilevato che l’istante, contestualmente al ricorso, ha depositato in ossequio all’art. 161 L.F. la documentazione richiesta dalla legge;
rilevato inoltre che, sempre unitamente al ricorso, la società ha depositato relazione ex art. 161 comma 3 L.F. redatta in data 23.3.2012, da un professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e nel Registro del Revisori Contabili, che attesta la fattibilità del piano concordatario e la veridicità dei dati aziendali;
verificata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta;
ritenuto che la proposta concordataria appare intellegibile e chiara;
ritenuto altresì che la relazione ex art. 161 comma 3 L.F. è stata redatta con completezza, adeguatezza di indagine e di motivazione, nonché con prudenza nelle stime e nelle valutazioni, così da consentire una idonea informazione dei creditori al fine di un consapevole esercizio del diritto di voto;
considerato che dall’esame della proposta e della documentazione allegata emerge che la società si trova in uno stato di vera e propria insolvenza, come dimostrato dalla sproporzione tra attivo e passivo e dall’assenza di prospettive di recupero a causa della crisi del settore;
ritenuto che non sussistano elementi valutabili dal Tribunale per escludere la fattibilità del piano, su cui si fonda la proposta
  • infatti, come affermato più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, al Tribunale è sottratto il sindacato circa la realizzabilità della proposta concordataria, che spetta esclusivamente alla libera valutazione di convenienza ed affidabilità del ceto creditorio;
  • il Tribunale può stigmatizzare esclusivamente ipotesi di assoluta impossibilità oggettiva o giuridica nel caso di specie non ricorrente;
  • infatti a parere di questo Collegio, pur consapevole di pronunciamenti in senso opposto (Trib. Vicenza 31.3.2011, Trib. Verona 13.3.2012), la proposta che non tiene conto delle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. finalizzati ad assicurare la par condicio nella futura procedura concordataria, non corrisponde ad una ipotesi di non fattibilità giuridica;
  • l’orientamento contrario all’applicazione di questo istituto ai fini concordatari si fonda su una rigorosa concatenazione argomentativa: 1) il vincolo di destinazione è valido ed efficace solo se persegue interessi di solidarietà sociale; 2) tale specifica funzionalizzazione emerge dal complessivo tenore dell’art. 2645 ter, che, prima di rinviare genericamente all’art. 1322 comma 2 c.c., richiama in particolare “persone con disabilità e pubbliche amministrazioni”, così implicitamente imponendo la dimensione superindividuale dell’interesse perseguito; 3) la nullità del vincolo di destinazione, sui cui si basa la proposta, determina l’opponibilità all’impresa, che presenta la domanda di concordato, delle ipoteche iscritte fino alla presentazione della stessa ex art. 168 L.F.; 4) il piano che si fonda sulla validità del vincolo di destinazione, in quanto conduce alla pretermissione dei creditori ipotecari successivi, deve considerarsi affetto da non fattibilità rilevabile dal Tribunale;
  • questo Collegio non ritiene di condividere l’assunto di partenza del ragionamento illustrato, infatti il rinvio generico dell’art. 2645 ter c.c. alla meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c. non legittima alcuna ulteriore delimitazione degli interessi che i privati possono perseguire costituendo un vincolo di destinazione, in questo senso parte della dottrina ha tratto argomenti dai lavori preparatori e dalla finalità perseguita di introdurre con ampiezza un istituto che potrebbe favorire investimenti nel nostro Paese; ma in questo senso depone in modo decisivo il tenore testuale e l’assenza di una definizione di solidarietà sociale, altrimenti lasciata all’assoluta discrezionalità del giudice, che avrebbe come unico criterio orientativo la ristretta menzione della disabilità o quella assolutamente ambigua di pubblica amministrazione;
  • considerato quindi senza limiti il rinvio alla meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c. ed evitando di addentrarsi nel dibattito sulla definizione di tale ultima nozione, questo Collegio nota che senza dubbio la finalità perseguita nel caso di specie, che consiste nell’assicurare una soddisfazione proporzionale ai creditori non ancora muniti di cause di prelazione, deve reputarsi degna di riconoscimento dall’Ordinamento; infatti con la trascrizione si rende conoscibile la crisi, si preserva il patrimonio da atti di distrazione, si evita che alcuni creditori, come gli istituti di credito, possano avvantaggiarsi rispetto ad altri grazie alle informazioni acquisite nell’ambito della propria attività professionale;
  • non sussistono di conseguenza gli estremi per considerare il piano non fattibile o, comunque, la domanda inammissibile;
ritenuto che la domanda non prevede diverse classi di creditori, in quanto il trattamento differenziato tra privilegiati e chirografari è facoltà del proponente che non legittima il sindacato del Giudice sull’omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi, a tutela della correttezza del voto;
considerato, infine, che l’art. 182 quater L.F. prevede la necessità della dichiarazione della natura prededucibile riguardo al compenso dell’attestatore ex art. 161 comma 3 L.F., a tale scopo è necessario che il Tribunale effettui la valutazione della funzionalità, congruità ed adeguatezza dell’attività prestata e del compenso: nel caso di specie l’idoneità della relazione ne giustifica la prededucibilità;
visti gli artt. 160-163 L.F.
PER QUESTI MOTIVI
DICHIARA APERTA
la procedura di concordato preventivo proposta da XXXXXXXXX in liquidazione, con sede legale in XXXXXXXXX, via XXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXX
DICHIARA
che il compenso al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui all’art. 161 comma 3 L.F. ha natura pro deducibile;
DELEGA
alla procedura il dott. Dario Colasanti.
NOMINA
Commissari Giudiziali il dott. XXXXXXXXX ed il dott. XXXXXXXXX con studio in Lecco, via XXXXXXXXX
ORDINA
la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per il giorno 4 luglio 2012 ore 12,00, con termine sino al 4 giugno 2012 per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi;
STABILISCE
il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 200.000,00 pari al 20% di quanto si presume necessario per le spese dell’intera procedura;
ORDINA
che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forma previste dall’art. 166 L.F. nonché mediante inserzione per una sola volta sui giornali “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “La Provincia” edizione di Lecco e “Il Giornale di Lecco” e “Il Giornale di Merate” e mediante inserimento nell’apposito sito internet del Tribunale (in questo caso unitamente al ricorso)
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza-
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2012

Il Giudice Relatore
Dott. Dario Colasanti

Il Presidente
Dott. Renato Bricchetti

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