Tribunale di Lecce del 1990 (16/11/1990)


Il verbale non costituisce forma della deliberazione, ma soltanto un elemento del procedimento; si può, pertanto, affermare che il riferimento dell'art. 2499, c. c., alla deliberazione di trasformazione non impone di inviare ai creditori il testo della deliberazione medesima, ossia il verbale ad essa relativo, essendo sufficiente, ai fini della presunzione di consenso, dare ai propri creditori esplicita notizia del mutamento del tipo sociale con l'informarli a mezzo raccomandata che è stata adottata la deliberazione di trasformazione.

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