Tribunale di Larino del 1984 (27/03/1984)


Il contratto preliminare con il quale alcuni coeredi, ad esclusione di uno, si obbligano a vendere la propria quota di beni ereditari non è suscettibile di esecuzione specifica ex art. 2932 cod.civ., qualora sia esercitato dall'altro coerede il diritto di riscatto, operando sempre il disposto di cui all'art. 732 cod.civ., con efficacia paralizzante e prevalente nei confronti dell'azione proposta ex art. 2932 cod.civ..

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