Tribunale di Genova del 2001 (18/01/2001)


Il privilegio speciale immobiliare ex art. 2775-bis cod.civ. prevale rispetto alle ipoteche iscritte, tanto posteriormente quanto anteriormente, alla trascrizione del contratto preliminare, in forza della regola generale di cui all'art.2748, secondo comma, cod.civ., stante la mancanza di alcuna diversa disposizione di legge e salve due limitate ipotesi di cui al comma II del citato art.2775-bis cod.civ..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Genova del 2001 (18/01/2001)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti