Tribunale di Genova del 2001 (05/10/2001)


La gestione di un aeroporto - tanto più se trattasi di aeroporto costiero - rientra nell'esercizio di attività pericolosa e, pertanto, nel caso di sinistro connesso con tale gestione, è a carico del gestore la prova di avere adottato tutte le misure per evitare il danno. Nel caso di condotta omissiva il nesso di causalità deve essere apprezzato in base ad un criterio probabilistico.Qualora un aeroporto statale sia stato affidato in concessione ad un gestore privato, anche alle autorità concedenti è applicabile la disciplina sulla responsabilità per esercizio di attività pericolosa: la concessione di pubblico servizio, infatti, non determina una sostituzione integrale del concessionario rispetto al concedente nell'esercizio dello stesso.Nel valutare le misure poste in essere dal gestore aeroportuale per garantire la sicurezza dello scalo, l'interprete può fare riferimento ai parametri elaborati dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (I.C.A.O.), sebbene le raccomandazioni che li contengano non siano state attuate nell'ordinamento italiano.La responsabilità per i danni sofferti da un aeromobile a causa di un "bird strike" fa carico non solo al gestore dell'aeroporto (nella specie aeroporto di Genova s.p.a.) che in base all'atto di concessione ha assunto le funzioni inerenti la prevenzione degli incidenti aviatori, ma anche all'ente concedente (nella specie Consorzio Autonomo del Porto di Genova quindi Autorità Portuale di Genova) che in precedenza ha svolto la funzione di gestore dell'aeroporto, e altresì al Ministero dei Trasporti, all'epoca del sinistro preposto alla sicurezza del volo in quanto il trasferimento "a catena" delle potestà pubbliche dallo Stato al gestore privato non determina la sostituzione integrale del concessionario al concedente.

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