Tribunale di Genova del 2000 (21/12/2000)


L'art. 2501 quinquies, comma ultimo c.c., nello stabilire che, per le società quotate in borsa, la relazione degli esperti è redatta da società di revisione, individua semplicemente la qualità che l'esperto deve rivestire, senza incidere sul meccanismo di scelta, che rimane, come per le società non quotate, la designazione giudiziale.E' manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 2504 quater c.c. in relazione all'art. 24 cost., atteso che la scelta del legislatore, razionalmente giustificata nell'intero sistema delle fusioni, ha inteso bilanciare i diversi interessi in gioco, incanalando l'azione individuale nell'azione risarcitoria, consentendo ai soci o ai terzi di agire per il ristoro patrimoniale.

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