Tribunale di Genova del 1998 (27/02/1998)


Anche in seguito alla sentenza n. 1/1998 della Corte costituzionale - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2751 bis, n. 2, c.c. limitatamente alla parola "intellettuale", con la conseguente estensione del privilegio ad ogni prestatore d'opera anche non intellettuale -, il credito del liquidatore di società vantato a titolo di compenso per l'opera svolta non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, dal momento che i liquidatori si collocano nella società secondo un rapporto di immedesimazione organica, costituendone un organo necessario, e nella loro attività non sono ravvisabili i tratti salienti della prestazione d'opera (intellettuale o meno) quali la piena autonomia, discrezionalità e soprattutto alterità rispetto al soggetto beneficiario della prestazione.

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