Tribunale di Genova del 1996 (13/02/1996)


E' legittimo il rifiuto dalla parte promittente venditrice di un contratto preliminare di vendita immobiliare di eseguire l' obbligazione contrattuale attraverso la stipula di un mandato irrevocabile a vendere a favore della parte promittente acquirente poiché tale mandato, evitando la formalizzazione del passaggio di proprietà dell' immobile al mandatario, si traduce in un negozio indiretto finalizzato a frodare il fisco.

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