Tribunale di Genova del 1994 (26/05/1994)


Le società personali, prive di personalità giuridica, non sono soggetti diversi dalle persone che le compongono anche se dotate di autonomia patrimoniale e i creditori della società sono pure creditori dei soci .La soggettività giuridica delle società personali è una formula riassuntiva utilizzata per riferire all' ente un patrimonio da sottrarre ai creditori particolari del socio, e, quindi, nell' interesse degli stessi creditori sociali.L' esistenza di una società personale, per le considerazioni sopra svolte, aggiunge la responsabilità dell' ente a quella del soggetto contraente ma non elimina la responsabilità di quest' ultimo che permane anche in caso di inesistenza della società .

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