Tribunale di Genova del 1991 (18/03/1991)


E' legittima la deliberazione assunta a maggioranza dall'assemblea straordinaria che, rimossa la causa di scioglimento, revochi lo stato di liquidazione della società.Il socio che, pur presente, si sia astenuto dal votare è legittimato a proporre impugnazione, a norma dell'art. 2377, secondo comma, del codice civile, a meno che il suo comportamento non appaia in concreto tale da denotare mera indifferenza rispetto alla deliberazione assunta dall'assemblea. Qualora, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio di una società per azioni, uno dei soci manifesti la volontà di accollarsi, a fondo perduto, le perdite risultanti da quel bilancio, e l'assemblea deliberi di accettare il relativo versamento, tale deliberazione non è impugnabile da parte di altro socio che assuma l'estraneità di quest' ultima deliberazione all'ordine del giorno dell'assemblea. Anche durante la fase della liquidazione della società sussiste l'obbligo di redazione del bilancio annuale, ma ad esso non si applicano integralmente le regole dettate dal codice in tema di bilancio d'esercizio, giacché i beni in natura vanno iscritti nell'attivo in base al loro valore venale. Qualora, però, l'assemblea abbia autorizzato il liquidatore alla provvisoria prosecuzione dell'impresa, il bilancio annuale deve essere redatto secondo i dettami prescritti per il bilancio d'esercizio delle società in attività.

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