Tribunale di Genova del 1986 (07/05/1986)


Durante la liquidazione l'assemblea della società per azioni non può deliberare la trasformazione del tipo sociale in società di persone poiché i suoi poteri deliberativi sono inderogabilmente limitati dall'art. 2451 c. c. alle attività necessarie all'estinzione delle passività ed al riparto del residuo tra i soci.

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