Tribunale di Genova del 1985 (29/01/1985)


L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dall'amministratore in nome della società è opponibile al terzo ogni qual volta, secondo una valutazione da compiersi caso per caso, risulti che di quell'estraneità il terzo avrebbe potuto rendersi tempestivamente conto con l'uso di una normale diligenza (nella fattispecie in esame si è reputato che la concessione di fideiussioni per debiti altrui non rientrasse nell'oggetto di una società di assicurazioni e che tale circostanza non potesse essere scusabilmente ignorata dall'istituto di credito con cui il contratto di fideiussione era stato stipulato).

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