Tribunale di Foggia del 1986 (21/02/1986)

La disposizione normativa dell'art. 2352 cod. civ., che, per il caso di pegno di azioni, attribuisce il diritto di voto al creditore pignoratizio, non è applicabile alle società a responsabilità limitata.

Il creditore pignoratizio, nell'esercizio del voto a norma dell'art. 2352 cod. civ., deve ispirarsi ai criteri della buona amministrazione e conservazione del valore delle azioni avute in pegno, senza recare pregiudizio al debitore, coltivando interessi egoistici in opposizione a quelli del titolare e tanto meno allo scopo di nuocergli.

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