Tribunale di Firenze del 2010 (22/12/2010)



Può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno per una persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia nota, su designazione di quest'ultima, allo scopo di sostituirla, qualora intervenga in futuro uno stato di incapacità, una malattia allo stato terminale, una malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile gravemente invalidante o malattia che costringa a trattamenti invasivi e permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. L'amministratore di sostegno, coniuge del beneficiario, è autorizzato a negare il consenso ai sanitari che lo richiedano al fine di praticare un qualsiasi trattamento terapeutico, ivi compresi, la rianimazione cardiopolmonare, la dialisi, la ventilazione e l’alimentazione forzata e artificiale; e a richiedere sempre ai sanitari l’apprestamento delle cure palliative più efficaci per annullare ogni sofferenza, compreso l’uso di farmaci oppiacei, anche se questi dovessero anticipare la fine della vita del beneficiario.

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