Tribunale di Firenze del 2006 (13/12/2006)


È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, comma 2, e 29 della Costituzione, della disposizione di cui all'art.155-quater, comma 1, c.c. (nel testo introdotto dalla legge 54/2006), in combinato disposto con l'art.4 della stessa legge, nella parte in cui prevede, in caso di divorzio, che il nuovo matrimonio contratto dal genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenne, ovvero convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare.

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