Tribunale di Firenze del 2003 (20/03/2003)


L'autorizzazione all'attività bancaria da parte della Banca d'Italia non costituisce requisito necessario per l'omologazione di una s.p.a. e per conseguente iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. L'omologazione e l'iscrizione possono, quindi, avvenire anche in difetto di detta autorizzazione; ponendosi l'autorizzazione solo come elemento costitutivo dell'esercizio lecito dell'attività creditizia e non come elemento costitutivo della società. L'autorizzazione all'attività bancaria potrebbe considerarsi intervenuta per effetto dell'inutile decorso del termine di 90 giorni, se la Banca d'Italia in detto termine non abbia comunicato, ma solo assunto, il provvedimento di reiezione. La sola autorizzazione della Banca d'Italia non rimuove il limite all'esercizio dell'attività se ad essa non faccia seguito l'iscrizione all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 385/1993, che condiziona l'operatività della società come banca. La mancata iscrizione in detto albo e le conseguenze della mancata ricezione del codice ABI, del conto di riserva, delle chiavi crittografiche consentono per ciò stesso di qualificare una società come banca di fatto nel suo momento operativo; con conseguente impossibilità di applicazione dell'art. 80 T.U.B. e conseguente dichiarazione di fallimento, una volta verificata la sussistenza dello stato di insolvenza.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Firenze del 2003 (20/03/2003)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti