Tribunale di Firenze del 2000 (29/06/2000)


Un'impresa italiana titolare del sito internet denominato "sabena.it" può continuare ad utilizzare quel domain name nonostante la società belga Sabena titolare del marchio internazionale "sabena", intenda aprire in Italia un sito denominato con quell'espressione e non possa farlo perchè la Naming Authority non le consente la registrazione, in applicazione del principio della priorità cronologica (principio: first come, first served). (Nella specie, è stato respinto il ricorso cautelare della società Sabena che aveva chiesto contro un imprenditore italiano l'inibitoria dell'uso del domain name "sabena.it" uguale al marchio da essa registrato).

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