Tribunale di Firenze del 1991 (17/07/1991)


Poiché il radicale mutamento dell'oggetto sociale dimostra che la società ha cessato la propria attività ed è venuta ad esistenza una nuova società, l'utilizzo di istituti giuridici diversi da quelli all'uopo specificamente ed appositamente predisposti dall'ordinamento (e cioè la liquidazione della società e nuova costituzione di altra società con oggetto diverso dalla prima) per la realizzazione di finalità estranee alla ratio degli strumenti adottati, a prescindere dalle esigenze di tutela dei terzi e di correttezza fiscale cui le norme sono ispirate, non consente l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di modificazione radicale dell'oggetto sociale.

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