Tribunale di Firenze del 1959 (24/11/1959)


Il debitore non può ripetere quanto abbia pagato, a richiesta del creditore, in adempimento di un'obbligazione, ancorchè il termine si scadenza pattuito non fosse maturato; ma tale irripetibilità è sancita sul presupposto di una libera determinazione del debitore.Ove il pagamento sia stato frutto di una volizione viziata da errore nel suo determinarsi, e tanto più l'errore sia stato ingenerato nel debitore dal comportamento ingannevole, anche se tenuto in buona fede, del creditore , il principio dell'irripetibilità non può trovare accoglimento.

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