Tribunale di Firenze, sez. II del 2015 numero 280 (02/02/2015)



Deve essere condannata al risarcimento del danno la donna che, tacendo al partner del momento il rapporto intimo con altra persona, lo induce a riconoscere come proprio figlio il minore nato fuori dal matrimonio. Detta omissione costituisce una violazione del principio basilare di buona fede e correttezza dovendosi in particolare liquidare in via equitativa il danno di natura non patrimoniale laddove la presa di coscienza dell’uomo di non essere il padre biologico del minore nei cui confronti ha compiuto un legittimo e comprensibile “investimento” emotivo, costituisce sicuramente una lesione posto in una relazione di immediatezza e stringente connessione (ex art. 1223 c.c.) con il fatto illecito.

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