Tribunale di Ferrara del 2015 (10/11/2015)



Poiché l'art. 23, comma VI, D.L. n. 83/2015 conv. in L. n. 132/2015 stabilisce espressamente che l'art. 2929 bis c.c. "si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto", è del tutto evidente che la presente procedura esecutiva, pendente dal luglio/agosto 2015, rientra tra quelle per le quali piena operatività spiega il disposto della nuova norma di cui all'art. 2929 bis c.c. cit., norma che — come detto — consente di rendere immediatamente espropriabili beni che il debitore, successivamente al sorgere del credito, abbia sottoposto a vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito. Non vi è, dunque, alcuna violazione del principio di irretroattività della legge nell'applicazione della norma in esame: trattandosi di norma processuale è, anzi, proprio la corretta applicazione del principio generale del tempus regit actum ciò che conduce alle conclusioni assunte dal primo giudice nel provvedimento reclamato.

Né, d'altro canto, può seriamente porsi alcuna questione di legittimo affidamento violato in capo al debitore che ha stipulato l'atto di vincolo dei propri beni: è appena il caso di evidenziare, infatti, che la norma qui in discussione — correttamente applicata, cosi come legislativamente previsto, ad una procedura esecutiva già pendente in epoca anteriore alla sua entrata in vigore — non determina dì per sé alcuna lesione del diritto di proprietà, che, infatti, il debitore esecutato ben potrà far valere nell'eventuale giudizio di opposizione, ove le ragioni di merito (inerenti la ritenuta validità ed efficacia dell'atto di vincolo e la sua conseguente opponibilità al creditore procedente) troveranno compiuto e definitivo ingresso.

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