Tribunale di Ferrara del 2006 (27/03/2006)


In materia di alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, poichè il diritto di prelazione a favore dell'ente assegnante, di cui all'art. 28, L. n. 513/1977, permane fino alla prima cessione inter vivos a titolo particolare, gli eredi dell'assegnatario subentrano nella soggezione alla prelazione cui era tenuto il de cuius, e, se l'ente non esercita il proprio diritto, il bene diviene libero, come nell'ipotesi in cui il privato si avvalga della facoltà di purgare l'immobile, pagando la somma di cui all'art. 1, comma 25, L. n. 560/1993. Peraltro, con un'alienazione che non rispetti la prelazione pubblica, il privato sceglie, comunque, di liberarsi del vincolo, optando implicitamente per il pagamento della somma per la purgazione, che, in caso di coeredi,in virtù del principio nomina ereditaria ipso iure dividuntur,deve essere divisa fra i coeredi medesimi.

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