Tribunale di Cuneo del 2015 (29/06/2015)



Deve ritenersi che la disposizione novellata dell’art. 120, comma II, lett. b) del t.u.b., secondo cui «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale», abbia un senso e un significato non contraddittorio solo se intendendo la capitalizzazione quale “conteggio” degli interessi, con la conseguenza che le operazioni di conteggio degli interessi potranno essere determinate, nel rispetto della pari periodicità, secondo cadenze temporali, ma che ad ogni “scadenza” tali interessi non possono capitalizzarsi ma debbano essere sempre computati sul solo capitale: ne conseguono per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora provvedimenti inibitori a carico della banca, alla quale si deve vietare di dar corso a qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi sui contratti di conto corrente.
L’efficacia del divieto di anatocismo sancito all’art. 120 t.u.b. non è subordinata all’approvazione della deliberazione del CICR che potrà esclusivamente regolare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi senza poter in alcun modo derogare alla norma primaria.
La modifica dell’art. 120 t.u.b. ha reso inefficace ed inapplicabile la delibera CICR del 9 febbraio 2000 che si fondava su una disposizione di legge abrogata e con oggetto difforme (la produzione di interessi sugli interessi, in luogo della formulazione oggi vigente che fa riferimento alla produzione di interessi nelle attività bancarie).

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