Tribunale di Como del 2006 numero 13745 (19/12/2006)


Il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di SPA coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale momento è quello in cui, per effetto dell'inadempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, si produce il danno alla società e può essere posteriore non solo a quello in cui si è verificato l'inadempimento, ma altresì a quello in cui amministratori e sindaci sono cessati dalla carica. In particolare, in caso di concessione di ipoteca su beni sociali, il riferimento alla data di iscrizione dell'ipoteca non pare utile ai fini della decorrenza del termine prescrizionale dell'azione sociale di responsabilità, poichè il danno non si produce per effetto della mera iscrizione ipotecaria, bensì nel momento diverso dell'eventuale proficuo esercizio dell'azione esecutiva sul bene. Affinchè sussista una responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori e dei sindaci di SPA ai sensi degli artt. 2392 e 2407 c.c., è necessario verificare non solo l'esistenza della condotta antigiuridica tenuta dagli organi sociali e del danno patrimoniale subito dalla società, ma anche del nesso eziologico tra condotta antigiuridica e danno patito. La mancanza del rapporto causa-effetto tra atto di mala gestio dell'amministratore (o culpa in vigilando dei sindaci) e danno patrimoniale sopportato dalla società esclude qualsiasi responsabilità risarcitoria dei primi verso quest'ultima.

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