Tribunale di Como del 2001 (08/02/2001)


E' nulla (e sarebbe altresì annullabile o inefficace) la deliberazione del consiglio di amministrazione che, attraverso il trasferimento del compendio aziendale e la contestuale assunzione di partecipazioni nella società conferitaria, da essa interamente controllata, modifichi sostanzialmente l'attività sociale da operativa (nel settore industriale) in quella di semplice "holding" (nella fattispecie il tribunale ha statuito la nullità della delibera ma ne ha ipotizzato anche l'annullabilità ed inefficacia).

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