Tribunale di Catania del 1982 (15/06/1982)


L'art. 23, codice civile che disciplina l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, delle associazioni riconosciute, si applica in via analogica anche alle associazioni non riconosciute. Le deliberazioni degli organi delle associazioni non riconosciute, diverse dall'assemblea, sono impugnabili ai sensi dell'art. 23, quando si ravvisi una lesione delle posizioni giuridiche dell'associato derivanti dalla legge o dallo statuto dell'associazione.

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