Tribunale di Catania del 1965 (23/07/1965)


Il potere di nominare gli amministratori spetta all'assemblea e non può essere delegato al consiglio d'amministrazione. (Nella specie, erano stati nominati dall'assemblea tre dei quattro amministratori, delegandosi al consiglio così costituito la nomina del quarto membro).La delibera del consiglio di amministrazione, assuntya con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, è valida, anche se il consiglio non sia integro per mancanza di nomina di qualcuno dei suoi membri.Le deliberazioni del consiglio di amministrazione ritenute invalide non sono impugnabili nè dalla società, nè dai soci, nè dai terzi, salva l'ipotesi speciale prevista dall'art. 2391 cod.civ. e salvo il diritto della società di ricorrere alprocedimento di cui agli artt.2408 e 2409 cod.civ.Ai sensi degli artt. 2364, n. 3 e 2389 cod.civ., la società è tenuta a corrispondere all'amministratore, durante l'espletamento del mandato, un congruo compenso.Decade dalla carica l'amministratore che non presti cauzione entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina.

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