Tribunale di Cassino del 2000 (28/10/2000)


La revoca giudiziale per giusta causa dall'amministratore di una società di persone può operare anche d'urgenza ex art. 700 c.p.c.. L'azione giudiziale di revoca dell'amministratore, rappresentando un'ipotesi residuale, è proponibile solo a condizione che sia quantomeno dedotta l'inerzia della società o il disaccordo dei soci a provvedere in merito; oppure nel caso in cui la società è formata da due soci soltanto.

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