Tribunale di Cassino del 1997 (09/09/1997)


La funzione della clausola di prelazione è quella di obbligare il socio che intende alienare tutta o parte della propria partecipazione sociale a comunicare agli altri soci tutti gli elementi dell' offerta pervenuta dal terzo (indicando eventualmente anche l' identità di quest' ultimo), che si rendono necessari per dare loro la piena consapevolezza dei termini dell' affare, e quindi la possibilità di valutare la convenienza o meno dell' esercizio della prelazione. La comunicazione dell' offerta (c.d. denuntiatio), pertanto, non può limitarsi alla mera enunciazione dell' intenzione di addivenire a quell' affare, ma deve indicare tutti gli elementi dell' accordo, sì da tradursi in una vera e propria proposta contrattuale. Non può ritenersi validamente effettuata, pertanto, la comunicazione compiuta congiuntamente da due o più soci, attraverso la quale costoro manifestano la propria volontà di alienare inscindibilmente l' insieme delle proprie partecipazioni, ed indicano agli altri soci la percentuale unitaria dei rispettivi pacchetti azionari, nonché il prezzo unitario dell' offerta ricevuta dal terzo, senza individuare la quota di quest' ultimo specificamente riservata a ciascun pacchetto azionario .

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