Tribunale di Cassino del 1991 (26/04/1991)


Le parti stipulanti sono libere di tenere a proprio carico le spese di costituzione oppure di addossarle alla società, totalmente o parzialmente, ma hanno l'obbligo di dire esplicitamente nel testo contrattuale quali sono le loro concordi determinazioni sul punto. In questo senso l'indicazione richiesta dagli artt. 2328, primo comma n. 12, 2475, primo comma n. 10 e 2518, secondo comma n. 14, codice civile, rappresenta un elemento essenziale dell' atto costitutivo di società capitalistica o cooperativa, la cui mancanza o la cui equivocità, comportando una difformità del negozio rispetto alla fattispecie legale, osta alla omologazione del negozio medesimo.

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