Tribunale di Cagliari del 1995 (06/12/1995)


La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, a norma dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo se si provi il caso fortuito, consistente in un evento imprevedibile ed eccezionale. Non può quindi ritenersi caso fortuito, interruttivo del nesso di causalità, un temporale, seppure caratterizzato da forti raffiche di vento e caduta di grandine (nella fattispecie si trattava del danno causato all'autovettura dalla caduta di un albero piantato ai bordi di una strada urbana).È configurabile la responsabilità del comune a norma dell'art. 2051 c.c., per il danno cagionato al privato da un bene demaniale, atteso che questo si trova nella custodia dell'amministrazione medesima e quindi rientra nel suo potere di vigilanza e controllo (nella specie si trattava della caduta di un albero).Il risarcimento, da effettuarsi per equivalente pecuniario rivalutato, deve tener conto del danno immediato e diretto (nella specie danno subito dall'autoveicolo colpito dalla caduta dell'albero), del danno indiretto (fermo tecnico), nonché del mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene, a rimpiazzare le quali, tra gli altri criteri presuntivi ed equitativi, può soccorrere la corresponsione degli interessi. Detti interessi, il cui tasso non deve necessariamente essere quello legale, vanno calcolati, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo che intercorre tra il giorno del sinistro e quello della pronuncia.

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