Tribunale di Cagliari del 1987 (09/02/1987)


Nell'ipotesi di scioglimento di società di capitali prevista dall'art. 2448, n. 4 c. c., la reintegrazione del capitale o la trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 c. c. operano come condizione risolutiva dello scioglimento con effetto ex tunc; tale condizione può verificarsi senza alcun limite temporale, in assenza di specifica previsione normativa, fintantoché non venga espressamente convocata l'assemblea per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c. c.

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