Tribunale di Busto Arsizio del 1983 (06/01/1983)


In caso di sinistro stradale provocato dalla presenza di un cane su autostrada, la disciplina applicabile, è quella dell'art. 2043 c.c. e sul danneggiato grava l'onere probatorio di dimostrare che la presenza del cane è addebitabile a comportamento colposo dell'ente proprietario dell'autostrada.L'art. 2051 c.c. trova applicazione nell'ipotesi in cui i danni derivano dalla cosa in sè, non da comportamenti dolosi o colposi di chi detiene la cosa.L'ente proprietario o concessionario di un'autostrada risponde nei confronti dell'utente danneggiato solo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non già ex art. 2051 c.c., che presuppone invece che i danni derivino dalla cosa in sè e non dai comportamenti dolosi o colposi di chi detiene la cosa.

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