Tribunale di Brescia del 2007 (13/12/2007)


Al fine di disporre di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo, ai sensi dell'art. 102 della l. n. 267/1942, il tribunale non è obbligato a convocare il fallito per sentirlo, ove questi (nella specie nella persona del liquidatore della società fallita) abbia reso una dichiarazione per iscritto della non sussistenza di alcuna voce attiva e questa situazione sia stata accertata anche dal curatore che non ha reperito nessun bene a composizione della massa attiva. Qualora, in caso di assoluta mancanza di attivo, il curatore, anziché chiedere la chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 118, n. 4, della l. n. 267/1942, si limiti a domandare, ex art. 102 della medesima, di disporre di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo, perché può prevedersi che l'attivo fallimentare non sarà sufficiente a soddisfare alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura, il tribunale deve comunque accogliere tale richiesta.

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