Tribunale di Biella del 1997 (04/01/1997)


Nel caso in cui l' acquirente abbia stipulato un mutuo per pagare il prezzo del bene compravenduto con un ente finanziatore indicato dallo stesso venditore, sussiste un collegamento funzionale tra il contratto di vendita e quello di mutuo (c.d. mutuo di scopo), di talché qualora sia risolto il primo contratto seguirà necessariamente lo scioglimento automatico del secondo ad esso collegato.

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