Tribunale di Bergamo del 1994 (07/11/1994)


Va condannato il notaio che abbia ricevuto dai coeredi un atto di conferma di testamento nuncupativo, implicando tale ricezione una previa attività costitutiva di cognizione in capo al notaio rivolta ad accertare la veridicità intrinseca delle affermazioni dei coeredi circa l' inesistenza del testamento confermato, con conseguente esorbitanza dalle funzioni notarili ed invasione della sfera riservata alla competenza giudiziaria.

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