Tribunale di Aosta del 1995 (14/10/1995)


Nella società per azioni è legittima la delibera assembleare che sopprime la clausola statutaria di prelazione qualora siano state osservate le disposizioni prescritte in tema di maggioranza per l' assemblea straordinaria. Non sussiste, invece, per tale fattispecie, la necessità di deliberazione all' unanimità, trattandosi di delibera avente ad oggetto una modifica dell' atto costitutivo e in considerazione della natura organizzativa della clausola stessa e dell' analogia esistente con il diritto d' opposizione, la cui disciplina è prevista dall' art. 2441, codice civile; conseguentemente, non sussistono le condizioni per chiedere il sequestro giudiziario di azioni cedute senza l' osservanza della prelazione precedentemente prevista dallo statuto sociale

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Aosta del 1995 (14/10/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti