Tribunale di Alba del 1998 (14/01/1998)


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2355 e 1379 cod.civ., deve reputarsi legittima la previsione nell' atto costitutivo di una società di capitali di una clausola di prelazione cd. impropria, che imponga al socio alienante di vendere ad altri soci le azioni ad un prezzo, fissato da un organo arbitratore, anche inferiore a quello di mercato risultante da una libera negoziazione, purché venga indicato un conveniente limite di tempo entro il quale debba pronunciarsi l' organo collegiale e purché la limitazione del potere di alienare risponda ad un apprezzabile interesse di una delle parti

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