Tribunale di Agrigento del 2003 (11/06/2003)


Nelle società in accomandita semplice con un unico socio accomandatario, l'esclusione di questi può essere soltanto deliberata dalla maggioranza dei soci accomandanti, non essendo proponibile la domanda di esclusione in via giudiziale al di fuori dell'ipotesi contemplata dall'art. 2287, terzo comma, cod.civ.Nel campo delle società commerciali di persone, il diritto di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa degli amministratori spetta ai soci nell'ambito del più generale loro diritto di informazione al fine immediato di tutelare la corretta gestione della società. Solo successivamente, in via mediata ed indiretta, il citato diritto permette al socio di proteggere il proprio interesse economico.Si possono individuare gli estremi della giusta causa di esclusione della società non in ogni e qualsiasi violazione del contratto sociale nella parte relativa a diritti personali dei singoli soci, ma soltanto in gravi circostanze di fatto quali: la violazione degli obblighi di non concorrenza; la totale soppressione del diritto di informazione sulla gestione spettante agli altri soci (per omessa redazione e deposito del bilancio di fine esercizio); l'appropriazione indebita di risorse sociali; l'omissione di misure di protezione per il patrimonio sociale.L'approvazione del bilancio di società in accomandita semplice è atto riservato agli accomandatari. Spetta liberamente all'autonomia privata attribuire questo potere anche agli accomandanti, in quanto l'approvazione del bilancio, intesa come sindacato sulla gestione sociale, non coinvolge scelte amministrative, in quanto tali vietate agli accomandanti. Il riconoscimento statutario del diritto in questione comporta - al contrario - una semplice estensione del diritto di informazione e controllo degli accomandanti.Quando nello statuto di una società in accomandita semplice non è compresa alcuna previsione sulle modalità di formazione della volontà dei soci occorre ritenere che l'approvazione del bilancio non richieda l'utilizzo del metodo assembleare, ma la semplice somma delle volontà dei singoli soci, raccolte nelle forme più libere.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Agrigento del 2003 (11/06/2003)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti