Trib. Pisa del 1995 (08/05/1995)


In una società di persone, composta e amministrata da due soli soci, la revoca o sospensione delle funzioni di amministratore esercitate da uno dei soci contravviene allo scopo di reciproco controllo che pattiziamente è assegnato all'amministrazione congiunta, creando uno squilibrio ad esclusivo favore di uno dei soci.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Trib. Pisa del 1995 (08/05/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti