Trib. Ancona del 1999 (11/11/1999)


Il compimento da parte di uno degli amministratori di attività di amministrazione della società in forma disgiuntiva è sufficiente ad integrare il fumus boni iuris dell'azione di revoca dell'amministratore per giusta causa ex art. 2259 c.c., in quanto costituisce una grave violazione degli obblighi derivanti dallo statuto della società, che prevede l'amministrazione in forma congiuntiva, e dei doveri di correttezza e diligenza che incombono sull'amministratore ai sensi dell'art. 2260, primo comma, cod. civ., ed è tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto che intercorre fra lo stesso amministratore e i soci, a prescindere dal risultato economico che, ex post, potrà risultare a seguito dell'operazione gestoria.

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