In relazione alle regole proprie di ogni istituto,
si può riferire sinteticamente che la trasmissione della delazione abbia la precedenza sulla rappresentazione ed anche sull'accrescimento. Invero il beneficiario della trasmissione subentra nella stessa posizione giuridica del trasmittente defunto, del quale è erede. Questa situazione pone fuori gioco in maniera automatica la rappresentazione
nota1. Il presupposto di quest'ultima è infatti che l'erede nominato non possa o non voglia accettare, di modo che l'eredità si devolva, jure rapraesentationis, ai di lui discendenti. E' ben vero che tra i casi di impossibilità viene annoverata (insieme all'indegnità ed alla rinunzia) la premorienza, ma questa deve essere valutata in relazione alla morte dell'ereditando. Se Tizio lascia erede Caio e costui muore prima di avere accettato e rinunziato, la chiamata si devolverà jure trasmissionis, in quanto nel patrimonio di Caio, alla sua morte, è dato di rinvenire anche la devoluzione dell'eredità lasciata da Tizio. Al contrario, qualora sia Caio, nominato erede testamentario da Tizio, a premorire rispetto a quest'ultimo, avrà modo di operare la rappresentazione, determinando la successione del discendente nel luogo e nel grado del rappresentato
nota2.
Quanto all'accrescimento, la base ed i presupposti in relazione ai quali esso ha modo di esplicare la propria efficacia attributiva sono assolutamente diversi, dovendo qui essere ricordata l'assoluta incompatibilità tra il medesimo e il fenomeno della successione, al quale in qualche modo può essere avvicinata la trasmissione della delazione. E' comunque sufficiente rammentare la residualità dell'accrescimento, dal momento che, ai sensi dell'art.
674 cod.civ., esso opera quando non abbia luogo nè sostituzione nè rappresentazione. La trasmissione opera, invece, ad un livello per così dire "a monte" dell'attribuzione, "mantenendo" l'efficacia della delazione originariamente in favore del soggetto defunto
nota3. Non potrà che discenderne la preponderante importanza dell'intento espresso del testatore che ha disposto la sostituzione, per effetto della quale l'accrescimento è posto fuori gioco
nota4. E' tuttavia il caso di rilevare come in concreto il testatore possa, disponendo una sostituzione reciproca (le cui caratteristiche sono peraltro oggetto di separata indagine), produrre un'efficacia incrementativa della porzione di uno o dell'altro tra gli eredi istituiti del tutto affine a quella propria dell'accrescimento volontario
nota5. Occorre tuttavia intendersi sulla portata delle definizioni. Se con il termine accrescimento intendiamo evocare l'istituto di cui all'art. 674 cod.civ. non possono che essere ribadite le conclusioni già riferite. Se, viceversa, con la locuzione intendiamo riferirci in modo generico all'efficacia incrementativa della quota che si produce in esito ad una precisa manifestazione di volontà del disponente (ciò che si compendierebbe nell'espressione "accrescimento volontario"), allora non intendiamo evocare il medesimo istituto, bensì semplicemente una particolare direzione dell'intento del testatore. La questione non è soltanto nominalistica, in quanto nella sostituzione hanno luogo due distinte istituzioni, l'una delle quali sottoposta a condizione. Nell'accrescimento l'istituzione è unica e congiuntiva
nota6.
Più problematica è la relazione tra trasmissione e sostituzione. Ordinariamente viene sostenuta la prevalenza della prima sulla seconda: la morte del delato prima della accettazione non farebbe venir meno la delazione, la quale così avrebbe modo di esplicare i propri effetti in favore degli eredi. Verrebbe meno, in altre parole, la possibilità tecnica di far scattare il meccanismo della sostituzione, che postula la caduta della delazione a favore dell'istituito
nota7. Questa opinione è stata contrastata da chi ha, in senso contrario, osservato come debba prevalere la volontà del testatore che, avendo manifestato di voler beneficiare un determinato soggetto (sostituito), viene implicitamente a negare che la delazione possa profittare ad un ulteriore persona magari del tutto sconosciuta come il trasmissario
nota8. Si è ribattuto come in realtà la prevalenza della trasmissione operi su basi puramente tecniche, stante la già rilevata permanenza della delazione, che non cadrebbe per effetto della morte del chiamato
nota9. Il problema è tuttavia diverso e si sostanzia nell'interpretazione della volontà del disponente. Cosa dire della disposizione testamentaria con la quale venisse istituito Tizio sostituendo a costui Caio in ogni caso, cioè con l'esclusione di ogni altro soggetto, magari espressamente escludendo gli eventuali successibili di Tizio
nota10 ?
Note
nota1
Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.176; Terzi, Rappresentazione, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.170.
top1 nota2
Occorre però precisare che la sostituzione trova un limite nelle norme inerenti la successione necessaria: taluni (Ferri, op.cit., p.177) ritengono che la sostituzione produrrebbe effetti solo per una quantità pari alla disponibile, ma è preferibile l'opinione di coloro che sostengono che spettino ai legittimari lesi gli ordinari poteri per ridurre la disposizione testamentaria, esperibili nei confronti dei sostituiti (Mengoni, Successione per causa di morte. Parte speciale: successione necessaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol. XLIII, t.2, Milano, 2000, p.185).
top2 nota3
Scognamiglio, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953, p.183.
top3 nota4
Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Artt.679-712), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.253.
top4nota5
Così Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.571, il quale al riguardo riprende l'opinione del Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964, p.263, secondo il quale, seguendo la teoria soggettiva, le norme sull'accrescimento, in quanto basate sulla presunta volontà del testatore, sarebbero derogabili ed estensibili ad opera del de cuius anche oltre i limiti indicati dal legislatore. Viene fatto l'esempio di Tizio che nomina eredi Primo e Secondo in parti disuguali, prevedendo in modo espresso tra i medesimi l'accrescimento e determinando l'applicazione di questo istituto.
top5nota6
Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.517.
top6 nota7
Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, vol.II, 2002, p.193; Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.217.
top7 nota8
Gangi, op.cit., p.264 e Sgroi, Il conflitto fra il sostituito volgare ed il trasmissario, Messina, 1905, p.54.
top8 nota9
Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.123.
top9 nota10
In questo senso v'è chi (Talamanca, op.cit., p.259) ha rilevato come il disponente ben possa far prevalere la propria volontà intesa a conferire comunque efficacia alla sostituzione istituendo il beneficiato sotto la condizione risolutiva. L'evento consisterebbe nella mancata personale accettazione dell'eredità. Al meccanismo condizionale si abbinerebbe una sostituzione ordinaria la cui operatività sarebbe sospensivamente condizionata allo stesso evento.
top10 Bibliografia
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
- CICU, Testamento, Milano, 1951
- FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
- GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
- MENGONI, Successione necessaria, Milano, Tratt. cod.civ. e comm., 1967
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
- SCOGNAMIGLIO, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1983
- SGROI, Il conflitto fra il sostituto volgare ed il trasmissario, Messina, 1905
- TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
- TERZI, Rappresentazione, Padova, Successioni e donazioni a cura di rescigno, 1994
Prassi collegate
- Risp. Int. 42/2019, Individuazione dei soggetti chiamati all’eredità
- Quesito n. 1002-2013/C, Trasmissione della delazione, rappresentazione e accrescimento